UTILIZZO DI COGNOS NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE
Orientamento consolidato della Cassazione considera l’utilizzo delle risultanze della banca dati Cognos ben utilizzabile per la determinazione del valore in dogana, qualora il prezzo della transazione sia considerato inattendibile; e il giudice che se ne discosti, fa “malgoverno dei superiori insegnamenti”. Qualche dubbio, sia consentito.
Ancora sulla determinazione del valore in dogana alternativo ad un valore di transazione considerato inattendibile. Ancora sull’ammissibilità dell’utilizzo della banca dati Cognos quale parametro di riferimento oggettivo per misurare la tollerabilità del prezzo dichiarato. In una sentenza depositata l’ultimo giorno di agosto, la Corte di Cassazione richiama innumerevoli precedenti, suoi e della Corte di Giustizia UE, a sostegno della propria tesi; e mal ne colga alla malcapitata CTR che se discosta (sulla considerazione, tra le altre, che la parte non può accedere alle rilevazioni statistiche del sistema Cognos). Principio di diritto: i dati del sistema Cognos possono assumere rilevanza “a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento”. Corretto, ma: raramente gli uffici sostituiscono l’oggettività della rilevazione desumibile da Cognos con la soggettività dell’operazione commerciale. Quanto alla “massima precisione” di tali rilevazioni, ricordiamo solo come le stesse siano frutto di dichiarazioni solo in parte verificate: occorre la massima cura nel maneggiare certi dati. E una propensione all’ascolto che spesso manca.