TRIANGOLARE UE, PROMOTORE A PLAFOND VINCOLATO
La ratio dell’utilizzo del plafond vincolato risiederebbe nell’impossibilità per due soggetti passivi d’imposta italiani di godere del medesimo beneficio per la stessa operazione; quindi, la regola non vale per le operazioni triangolari comunitarie, dove i tre soggetti sono identificati in tre Stati membri diversi. L’Agenzia delle Entrate, però, ha idee diverse.
Premessa maggiore: il plafond vincolato evita che due soggetti passivi d’imposta, residenti nel medesimo Paese, possano godere della medesima agevolazione per la stessa operazione. Premessa minore: nelle operazioni triangolari comunitarie i tre soggetti sono residenti in tre Paesi membri diversi. Conclusione: il plafond vincolato non si applica alle operazioni triangolari comunitarie. L’istante che ha interpellato l’Agenzia delle Entrate propugnava una audace teoria, fondata sul presupposto espresso nella premessa maggiore e che limitava il vincolo del plafond alle sole operazioni triangolari nazionali o all’esportazione. Ma chi ha risposto all’interpello la pensa diversamente: “…si è dell’avviso che, in merito alle modalità di utilizzo del plafond da parte del cessionario/promotore della triangolazione comunitaria, non sia ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso allo Stato in cui i soggetti coinvolti nell’operazione sono stabiliti o identificati ai fini IVA, ovverosia connesso alla circostanza che nella triangolazione comunitaria, come quella oggetto di interpello, il soggetto promotore sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia…”. Nessun trattamento preferenziale per il promotore della triangolare comunitaria; anche l’Agenzia ADM si era espressa in tal senso, nel lontano 2003 e la prassi delle Entrate è unanime, obbediente ad una interpretazione letterale della legislazione Iva.
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