TRASPORTI NON IMPONIBILI A CONDIZIONE CHE…
Le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e i servizi connessi agli scambi internazionali costituiscono le principali operazioni di costituzione del plafond: è quanto ci hanno sempre insegnato. Dal Capodanno appena trascorso, tuttavia, un caveat è d’obbligo.
Walls come tumbling down ovvero quando le certezze non sono più tali. Le operazioni di trasporto di beni verso un Paese terzo non possono godere dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, quando non sono forniti direttamente al loro mittente o destinatario; così i giudici di Bruxelles nel non proprio vicino giugno 2017. Il legislatore nazionale ha prontamente (quasi…) recepito tale significativo suggerimento, modificando l’art. 9, D.P.R. n. 633/72 e stabilendo che, dal 1° gennaio 2022, i servizi di trasporto non imponibili non comprendono quelli resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione; prima, l’agevolazione era estesa a più vettori o terzi sub-contraenti, ma nessuna paura, sono salvi, anche ai fini sanzionatori, i trasporti eseguiti fino la 31 dicembre 2021. La nuova disciplina si applica esclusivamente ai servizi resi a soggetti committenti residenti in Italia, continuando a rimanere non soggetti a imposta i trasporti resi a imprese estere, in ossequio all’ordinario requisito della territorialità Iva. Continuano, al contrario, a conservare il requisito