07 Dicembre 2021

SOSPENSIONE DI ACCISA FINO AL LUOGO DI ESPORTAZIONE

Non solo l’Iva intracomunitaria, anche il regime delle accise è stato, recentemente, oggetto delle attenzioni del legislatore nazionale, chiamato a dare attuazione alle disposizioni dettate, a livello unionale, dalla Direttiva (UE) n. 2020/262, che ha sostituito la precedente normativa in materia.

La normativa unionale sulle accise, introdotta nel lontano 1992, più volte modificata e da ultimo sostituita nel 2018, aveva subito tali e tanti interventi di notevole portata, da spingere il legislatore, al tramonto del 2019, a “rifondere” il testo allora vigente in un nuovo articolato, che garantisse quella armonizzazione dei principali istituti che, nel tempo, era andata dissolvendosi. Come in materia di Iva, la UE utilizza l’istituto della Direttiva, che necessita di un recepimento da parte degli Stati membri; ecco giustificato l’intervento nazionale, che modifica il nostro testo base in materia, il D.Lgs. n. 504/95. Tra le novità (al di là dell’istituzione delle figure del destinatario e dello speditore certificato) di impatto “doganale” vi è la possibilità di spedire prodotti in sospensione di imposta fino all’ufficio doganale presso il quale gli stessi, dopo essere stati svincolati per l’esportazione, siano vincolati ad un regime di transito esterno; in tal caso, la circolazione si ritiene conclusa e la garanzia svincolata al momento del vincolo dei prodotti a tale regime, benchè, materialmente, non abbiano ancora lasciato il territorio unionale. E’ l’ufficio doganale di esportazione, attraverso la compilazione di una nota di esportazione, a certificare la regolare conclusione della circolazione sospensiva.

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