SANZIONI DOGANALI, IL REPORT DELLA COMMISSIONE UE
Il legislatore unionale non ha mai voluto disciplinare direttamente l’aspetto sanzionatorio degli istituti doganali; troppo legate alle previsioni penali, le sanzioni amministrative, difficile uniformare il sentire dei diversi Paesi. Il che non vuol dire che le istituzioni europee si disinteressino di come vengano punite le violazioni al Codice doganale unionale.
Derivati direttamente dalla legislazione nazionale, i sistemi sanzionatori variano da uno Stato membro all’altro e sono soggetti a evoluzione nel tempo.
Lo scorso 6 gennaio la Commissione UE ha pubblicato un rapporto allo scopo di fornire una panoramica del sistema sanzionatorio in ciascuno Stato membro. Si tratta di un modello della situazione giuridica negli Stati membri, sulla base del contributo da essi fornito in un gruppo di progetto istituito dalla Commissione a tale scopo. L’art. 4, § 3, TUE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o derivanti dagli atti delle istituzioni dell’Unione; gli stessi devono garantire, in particolare, che le violazioni del diritto dell’Unione siano sanzionate a condizioni, sia procedurali che sostanziali, che rendano la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva, come espressamente disposto dall’art. 42, Codice doganale unionale. La conclusione? Le differenze di approccio e metodologia applicate dai singoli Stati membri nella scelta di una sanzione, in termini di natura, severità, termini applicativi, appaiono estremamente significative; conseguentemente, la Commissione i sta valutando l’istituzione di un meccanismo che consenta di progredire verso una migliore convergenza dei sistemi sanzionatori degli Stati membri. Che sia la volta buona?
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