RAPPRESENTANZA INDIRETTA PER L’IMPORTATORE EXTRA-UE
Una storia iniziata qualche anno fa. Precisamente, il 1° maggio 2016, con l’entrata in vigore del Codice doganale dell’Unione europea e con la nuova definizione di “esportatore” dettata dal legislatore e che l’Agenzia ADM ha esteso, fin dal 2021, all’importatore non residente, tesi confermata ora dal placet dei servizi della Commissione.
Il Codice doganale è lapidario: il soggetto non residente, anche se in possesso di una identificazione diretta ai fini Iva o di un rappresentante fiscale, non può esportare dalla UE, se non attraverso un rappresentante doganale. Ma può importare? Nel silenzio della norma, l’Agenzia ADM confermava quanto scritto nel 2010: sì, utilizzando il proprio numero di partita Iva o il rappresentante fiscale. Almeno, fino al 14 dicembre 2021, quando cambiava indirizzo; l’importatore è dichiarante e, in quanto tale, deve essere residente nella UE: “Da quanto sopra esposto ne consegue che un soggetto non stabilito nell’UE, essendo privo dell’importante requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito”. Lo scorso 19 ottobre l’Agenzia ADM ha confermato tale prospettazione, a seguito di un parere reso dalla DG Taxud: l’importatore non stabilito nella UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio unionale, che agirà come “dichiarante”; le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle individuate dal legislatore unionale. E non basta: non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore extra-UE, nominare un altro rappresentante doganale.
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