03 Agosto 2023

ANCORA SULLA PROPRORZIONALITÀ DELLE SANZIONI

Ci risiamo. La dogana applica pedissequamente (potrebbe fare diversamente?) le famigerate sanzioni applicabili quando i diritti accertati superano del cinque per cento quelli liquidati nella dichiarazione di importazione; le parti ricorrano all’amico giudice; quest’ultimo rileva l’assenza del requisito della proporzionalità e ridetermina gli importi.

La delega al Governo per la riforma fiscale, estesa anche alla materia doganale, prevede il compito di “procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto eurounitario in materia doganale”; e poiché è proprio il Codice doganale unionale a stabilire che “Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”, forse, finalmente, l’odiato art. 303, terzo comma, TULD verrà riscritto in ossequio a tali principi. Perché, ormai, nelle aule giudiziarie, alea iacta est: anche in questo indecifrabile periodo estivo la Corte di Cassazione, richiamando una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha riconosciuto l‘assenza del requisito della proporzionalità nella determinazione delle sanzioni amministrative all’importazione e il conseguente potere del giudice di disapplicarle per contrasto alla normativa unionale, così come interpretato dalla Corte di Bruxelles. Ordinanze 13 luglio 2023, n. 20058 e 25 luglio 2023, n. 22922: entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, il giudice deve parametrare la misura sanzionatoria alla gravità dell’illecito e alle caratteristiche del caso concreto. Quando terminerà questa stucchevole pseudo fiction?

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