PRIVILEGIO SUI BENI PER I DIRITTI DOGANALI ANTICIPATI
L’ultimo giorno di un 2021 tormentato ci ha regalato, in leggero anticipo rispetto ai caleidoscopici fuochi d’artificio di mezzanotte, la conversione in legge del decreto di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); e, a leggerlo bene, qualche sorpresa di fine anno si trova, proprio piacevole non per tutti.
Il legislatore italiano, è ormai circostanza cognita, ha una particolare predilezione per i periodi festivi, siano essi da trascorrere sotto la canicola agostana o tra le beneauguranti decorazioni natalizie, riservandoci, sovente, bruschi risvegli dalle mondane notti festaiole. E il 2021, anno assai complesso da decifrare, non poteva fare, certo, eccezione. Accade così che, in sede di conversione del decreto di attuazione del PNRR, abbia sentito l’irrefrenabile esigenza di introdurre un articolo dalla roboante rubrica (“Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche”) e dal potere di modificare le norme civilistiche in materia di contratto di spedizione, prevedendo, tra l’altro, che “Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752” (art. 2761, terzo comma, c.c.), ovvero il privilegio spettante, sui beni mobili del debitore, allo Stato. In via interpretativa, possiamo affermare che il privilegio riconosciuto allo spedizioniere sui beni in suo possesso e finchè in tale situazione permangano, si estende allo spedizioniere doganale; una ragione in più per sfuggire alla infernale giostra delle fatture di anticipo dei diritti