MISURE DI SALVAGUARDIA PER L’ACCIAIO ESTESE FINO AL 2024
La normativa europea in materia di Difesa Commerciale ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni
in dumping, oppure oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi terzi e di ripristinare un’effettiva concorrenza sul mercato europeo.
A seconda che si tratti di strumenti applicati dalla UE nei confronti dei Paesi terzi o di misure messe in atto da questi ultimi
nei confronti della UE (o di alcuni Paesi UE), si parla di difesa commerciale attiva e difesa commerciale passiva.
In ottemperanza agli Accordi del WTO, gli Stati possono prevedere tre tipi di misure di Difesa Commerciale:
• misure anti-dumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato locale da parte di imprese di Paesi terzi che vendono i propri prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita praticato sul mercato d’origine della merce (importazioni in dumping);
• misure anti-sovvenzione, nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sussidi statali concessi dal Governo del Paese di origine alle proprie imprese esportatrici;
• misure di salvaguardia, che possono essere attivate.
Le misure di salvaguardia servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali, come ad esempio l’aumento considerevole dei volumi di importazione, e possono essere applicate immediatamente dalla Commissione.
La misura di salvaguardia può essere:
• “provvisoria”: può essere imposta – per un periodo massimo di 200 giorni – in circostanze critiche e nel caso in cui sia stato stabilito, in via preliminare, che esistono elementi di prova sufficienti a testimoniare il fatto che l’incremento delle importazioni di un certo prodotto abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio;
• “definitiva”: può essere imposte per un periodo non superiore ai quattro anni (compreso il periodo d’applicazione delle eventuali misure provvisorie), salvo proroghe per un massimo di otto anni.
La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate 3 condizioni:
1. incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame.
2. esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo europeo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni.
3. interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del