08 Aprile 2024

LA ZLS MUOVE I PRIMI PASSI

Il testo della legge di stabilità 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 61 ss.), aveva sentito i primi vagiti della zona logistica semplificata, alternativa alla ZES, stabilendone principi generali e finalità. Ora, a distanza di soli sei anni, la nuova creatura può muovere i primi passi, grazie al tanto desiderato e atteso regolamento istitutivo.
Il sostegno e lo sviluppo delle aree economicamente svantaggiate sono alla base della politica di incentivazione che ha dato vita alle ZES (dagli albori, datati 2017, fino alla recente ZES unica), per favorire la crescita di alcuni territori presenti nel Sud del nostro Paese. Per altre aree, anch’esse sottosviluppate, ma geograficamente meno fortunate, incentivazione agli investimenti e benefici collaterali erano legati all’istituzione di una nuova figura, la zona logistica semplificata, italica creatura, figlia della sempreverde politica del compromesso. L’individuazione delle cui procedure istitutive era demandata ad un emanando DPCM; il gerundio è, finalmente, divenuto participio passato, il decreto è stato solennemente emanato (DPCM n. 40/24). La ZLS è destinata a creare condizioni favorevoli di sviluppo nelle aree portuali delle regioni escluse dall’istituzione delle ZES e che rispettino gli orientamenti dell’Unione europea per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti od ove sia presente un’Autorità di sistema portuale, nel numero massimo di una per regione, con una durata minima di sette anni e con una deroga che consente un gemellaggio tra una regione in cui sia presente un’area portuale e una che non abbia tale fortuna per creare una ZLS interregionale. La possibilità di zone franche intercluse all’interno delle ZLS garantisce un maggior appeal per i possibili, sperati investitori.

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