IVO E PEM: NOVITÀ SULL’ORIGINE DAL 20 DICEMBRE
L’origine è un evergreen, un argomento sempre di attualità per formare, informare, discutere. E sembra saperlo bene anche il legislatore unionale, che ha previsto qualche “piccolo” ritocco alla normativa in materia di origine preferenziale, così da ricordare a tutti che degli istituti doganali fondamentali, non si finisce mai di saperne abbastanza.
Segniamoci la data del 20 dicembre; certo, è periodo natalizio, la frenesia degli acquisti ha il sopravvento sulle altre incombenze; ma il legislatore unionale, un po’ dispettoso, ha deciso di far entrare in vigore in quella data due modifiche in materia di origine. La prima: il regolamento di esecuzione del Codice doganale unionale prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione doganale presentata da un soggetto titolare di una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) il numero di riferimento della autorizzazione, ma nulla dice riguardo all’IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine); o, almeno, nulla diceva, perchè dal 20 dicembre prossimo, appunto, occorrerà indicare in dichiarazione anche gli estremi dell’IVO di cui sia titolare colui che presenta la dichiarazione doganale.
La seconda: dal 1° settembre 2021 sono entrati in vigore 13 protocolli bilaterali sulle norme di origine fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione PEM (Paneuromediterranea), che rendono applicabili le norme transitorie; quindi, ad oggi, è possibile scegliere se applicare le “vecchie” norme o quelle “nuove” in via transitoria, in attesa che il nuovo testo della Convenzione venga approvato da tutte le parti: una discreta confusione.
Dal 20 dicembre, negli scambi tra parti contraenti PEM, i fornitori dovranno indicare nella dichiarazione di origine quali norme hanno scelto di applicare.
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