14 Giugno 2021

IN GUUE IL NUOVO REGIME DEI BENI DUAL USE

Entrerà in vigore il prossimo 9 settembre la nuova disciplina dei beni a duplice uso, ora diventata realtà con la pubblicazione del Reg.to (UE) n. 821/21. E da quella data prenderà forma anche la responsabilità in materia che il legislatore ha assegnato agli operatori economici.

Il contributo degli esportatori, degli intermediari e, in generale, di tutte le parti coinvolte nei processi di esportazione i beni a duplice uso è essenziale per la corretta gestione dei controlli dettata dal legislatore, contribuendo ad assicurare condizioni di parità tra gli operatori; i PIC (Programmi interni di conformità), chiamati ad una puntuale valutazione dei rischi connessi all’esportazione dei beni a duplice uso per gli utenti finali, assumono, in tale ottica, un ruolo centrale nella novella legislativa. Le analisi fino ad oggi effettuate, al fine di verificare l’applicabilità ai propri prodotti della normativa dual use, non saranno più sufficienti, dal 9 settembre non si tratterà di garantire (solo) una conformità tecnica dei prodotti, ma di assumersi la responsabilità di garantire la corretta valutazione del rischio, attenzione!, non proprio, ma “per gli utenti finali e gli usi finali”. Una valutazione aziendale, cristallizzata in una procedura al pari della qualità e dei documenti necessari per l’autorizzazione AEO, che identifichi e definisca soggetti e responsabilità, analizzi le caratteristiche dei prodotti esportati, ne verifichi la compliance con la normativa, sia in termini oggettivi, sia in termini di rischio potenziale legato alla commercializzazione dei prodotti stessi, prefigurando i rischi legati al loro utilizzo. Un documento, necessario e non discrezionale, che impegna la responsabilità della direzione aziendale, impegnandola nei confronti di terzi. Il legislatore non indica metodi di analisi o contenuti predeterminati; ma prefigura orientamenti per i programmi interni di conformità che “dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità infragruppo, evitando così l’approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l’autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall’esportatore”. Nell’attesa di tali orientamenti e nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, sarà buona prassi iniziare a valutare le modalità e i tempi di realizzazione del programma di conformità, calendarizzandone la redazione anche in ragione della complessità e dell’indice di pericolosità del proprio business.

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