IMPORTAZIONE DI BENI DESTINATI AD ALTRO PAESE UE
Quando acquistiamo un bene da un Paese terzo, sappiamo che possiamo introdurlo nel territorio doganale unionale in sospensione dal pagamento del dazio, sfruttando i benefici concessi dai regimi speciali. Possiamo anche non pagare l’Iva, in due ipotesi specifiche, ovvero il deposito Iva e il cosiddetto “Regime 42”. Parliamo proprio di quest’ultimo.
L’occasione, la fornisce una recentissima sentenza della Corte di Cassazione: “Per converso, quel che rileva nella vicenda in esame, nel rispetto del principio di tassazione nel paese di destinazione e soprattutto del divieto di doppia imposizione, è che l’imposta sia stata pagata nel paese di effettivo consumo e che i beni oggetto delle operazioni doganali siano soltanto transitati nel territorio italiano, essendo stati destinati al consumo in altri Paesi europei”. Partiamo da un presupposto: immissione in libera pratica e importazione non sono sinonimi. La prima individua l’operazione che ha scontato l’obbligazione doganale, ovvero il pagamento del dazio; la seconda, presuppone anche l’immissione in consumo e, quindi, il pagamento dell’Iva. I due momenti sono ordinariamente coincidenti, ma possono anche differire: ecco, allora, la possibilità di pagare il solo dazio (immissione in libera pratica) e non l’Iva, quando l’immissione in consumo avviene in un altro Stato membro. Condizione essenziale: nella dichiarazione doganale deve essere riportato il riferimento Iva del soggetto destinatario, che provvederà al versamento dell’imposta, ovvero i beni devono già essere stati ceduti/destinati nella UE, al momento della presentazione in dogana. Nel caso di specie, la dogana aveva opposto motivazioni di “forma” al riconoscimento del beneficio; per fortuna, ha prevalso un’interpretazione sostanziale.