IL T2L DIMENTICATO
“Posizione doganale: la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale”. Sovente ermetico, il linguaggio giuridico e il legislatore del Codice doganale non sfugge a tale tentazione. Dal 1° marzo è cambiata la modalità di prova della posizione unionale delle merci: se ne è, forse, accorto qualcuno? Non chi avrebbe dovuto…
Ci sono notizie che godono di una subitanea fortuna mediatica, al di là della loro effettiva importanza; ci sono notizie destinate a cadere, a volte inspiegabilmente, in un vuoto silenzio, al di là della loro effettiva importanza. In un’era di trasformazioni, spesso annunciate, con pazienza attese, ogni novità riveste la sua importanza. Proof of Union Status (PoUS): chi era costui? Dal 1° marzo, è obbligatorio l’utilizzo di mezzi elettronici per provare la posizione unionale delle merci che si spostano sul territorio unionale, attraversando un territorio extra-UE: stop a T2L e T2LF cartacei, quindi. A proposito: il documento T2L si utilizza quando i beni sono destinati ad un Paese Ue che appartiene al territorio fiscale unionale; se, invece, il Paese di destinazione, pur appartenendo alla UE, applica un regime fiscale agevolato (Isole Canarie, territori francesi d’oltremare, Cipro, Malta, Isole Aland, Monte Athos in Grecia), la posizione unionale dei beni è certificata dal documento T2LF. La prova dello status unionale è generalmente valida per 90 giorni. Il solito EU Trader Portal la via per la trasmissione telematica dei documenti, previa autenticazione e apposita autorizzazione; niente più presentazione fisica al confine unionale, ma disponibilità immediata del documento online, fruibile immediatamente dalle autorità doganali coinvolte: se ne saranno accorti i nostri corridoi doganali, Roma compresa?