30 Gennaio 2023

FURTO DELLA MERCE DESTINATA ALL’ESPORTAZIONE

Cessione di un bene a un soggetto extra-UE, perfezionamento del passaggio di proprietà con la consegna al vettore, furto della merce in territorio italiano. Quest’ultimo, oltre a non costituire una causa di forza maggiore, incarna il presupposto di imponibilità Iva, non avendo la merce lasciato il territorio italiano: merce persa e imposta versata.

Che la vendita si fosse perfezionata e il passaggio di proprietà realizzato, nessun dubbio, la consegna al vettore era avvenuta; che la documentazione mostrasse inequivocabilmente la destinazione della merce al di fuori del territorio unionale, parimenti chiaro e limpido; ma quel furto in territorio italiano…se il perimento del bene, una volta verificatosi l’effetto traslativo, è di regola irrilevante ai fini del pagamento del prezzo, altrettanto non può dirsi del furto, per nulla neutro rispetto al trattamento fiscale dell’operazione. L’ipotetica non imponibilità dell’operazione di esportazione, infatti, benché fondata nel momento traslativo della proprietà, non implica necessariamente la sua immutabilità qualsiasi cosa accada, specialmente ove l’evento furto abbia inciso sulla sua concreta fattibilità. Presupposto indefettibile dell’esportazione, infatti, è l’uscita dei beni dal territorio doganale unionale, testimoniato dall’appruamento del codice MRN, identificativo dell’operazione, ad opera dell’Agenzia ADM e in assenza del quale l’operazione non può qualificarsi come conclusa. Il furto, impedendo il realizzarsi dell’effettiva esportazione, trasforma l’operazione da non imponibile a imponibile; la circostanza che il cliente abbia pagato il prezzo non può sanare la mancata uscita della merce dal territorio UE, presupposto indefettibile per il riconoscimento della non imponibilità Iva alle cessioni extra-UE.

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