CORTE UE, REVISIONE “CONDIZIONATA”
La disciplina dettata dal Codice unionale è legata al principio dell’irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata; la possibilità di correggere la dichiarazione, anche dopo lo svincolo delle merci, mediante l’istituto della revisione, costituisce un’eccezione a tale principio, che deve essere interpretato restrittivamente.
Il Codice unionale ammette la possibilità di correggere una dichiarazione doganale, anche dopo che le merci siano state svincolate, a condizione che la modifica non abbia l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. Cosa significa “merci diverse”? Per i giudici di Bruxelles tale espressione deve essere intesa in senso sufficientemente ampio, da escludere qualsiasi modifica riguardante merci non contemplate dalla dichiarazione iniziale, ivi comprese merci quantitativamente eccedenti rispetto a quelle dichiarate, benché qualitativamente identiche: conseguentemente, se la parte si accorge, a posteriori e, comunque, entro tre anni dalla data dello svincolo della dichiarazione, di aver dichiarato in dogana una quantità di beni inferiore a quella effettivamente importata, la revisione dell’accertamento non può essere autorizzata dalla dogana. Né la dichiarazione può essere invalidata, qualora non ricorrano le condizioni dettate dal regolamento delegato; quindi, dovrà essere presentata a posteriori una nuova dichiarazione. Comportamento sanzionabile? Per la Corte UE deve deciderlo il singolo Stato membro, non esistendo una armonizzazione unionale in materia sanzionatoria, nel rispetto dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, se del caso anche considerando la buona fede del dichiarante.
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