Convenzione PEM, nuovo testo, solita confusione
Ammettiamolo, l’abbiamo creduto tutti, l’abbiamo sperato tutti: dal 1° gennaio 2025 in vigore la sola Convenzione PEM riveduta, in pensione il testo del 2012 e gli accordi bilaterali sottoscritti dalla UE con i Paesi membri della stessa. Illusione svanita all’alba del nuovo anno, decisione non ancora ufficiale e pubblicata, anticipata da un avviso di ADM.
L’effettiva applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della Convenzione PEM riveduta tra i Paesi membri era subordinata all’introduzione di un riferimento alla Convenzione modificata da pubblicare nei loro accordi bilaterali (collegamento dinamico), nonché alla effettiva ratifica della stessa e dell’aggiornamento di tali accordi tramite le procedure interne previste dalle parti contraenti. Alcune di queste avevano comunicato, tuttavia, di non essere in grado di rispettare tale data per la conclusione delle citate procedure, il che avrebbe messo in pericolo la possibilità di continuare ad applicare le disposizioni in materia di cumulo diagonale. La soluzione? Un nuovo periodo transitorio, che preveda l’applicazione simultanea delle regole della convenzione attuale e di quella riveduta per tutto il 2025, in attesa della conclusione del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali. La transizione graduale è stata disciplinata dal Comitato misto PEM con la Decisione 12 dicembre 2024, n. 2, che consente agli operatori economici di scegliere tra le due normative in base alle proprie esigenze, tale flessibilità mirando a garantire continuità nei flussi commerciali all’interno dell’area PEM, senza penalizzare le imprese durante il periodo di adeguamento. Insomma, ancora un anno di convivenza forzata e dubbi sull’applicabilità delle regole di origine preferenziale disciplinate dalla Convenzione, testo vecchio o riveduto non importa e da eventuali accordi bilaterali, se difformi. Come ha ricordato ADM nell’Avviso pubblicato lo scorso 19 dicembre “Le misure transitorie garantiscono inoltre il principio della permeabilità tra i due insiemi di regole di origine. Ciò significa che le merci considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM possono essere considerate originarie anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Questo nuovo contesto garantisce flessibilità degli operatori economici, riproponendo la prassi già consolidatasi con l’applicazione parallela – a partire dal 1° settembre 2021 – delle regole transitorie in materia di origine e di quelle della Convenzione PEM”. L’art. 42, § 9, Convenzione PEM riveduta stabilisce che i certificati di circolazione EUR1 e le dichiarazioni su fattura, rilasciati ai sensi della stessa, debbano riportare la dicitura “Revised rules” fino al 31 dicembre 2025, concessa la possibilità di utilizzare all’importazione anche certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti. A tal fine, ADM, sempre con l’Avviso citato, ha introdotto due nuovi codici nella Taric, al fine di identificare la presenza di un certificato EUR1 o di una dichiarazione su fattura (in tal caso, il codice deve essere menzionato indipendentemente dall’importo della spedizione o dalla tipologia di esportatore), applicabili dallo scorso 1° gennaio.