22 Gennaio 2024

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, NULLA CAMBIA

Il contraddittorio preventivo è una pietra angolare di qualunque ordinamento giuridico moderno; il nostro Statuto dei diritti del contribuente lo disciplinava solo se legato ad accessi, ispezioni e verifiche in azienda, mentre la normativa doganale lo estendeva anche agli atti adottati d’ufficio. Ora, il nuovo Statuto cambia veste all’istituto, ma in dogana?
Un misero comma in coda ad un articolo ben più complesso: questa la poco gloriosa localizzazione giuridica di un istituto che, al contrario, giurisprudenza e normativa unionale riconoscono quale principio giuridico immanente l’ordinamento comunitario. Un occhio di riguardo per la dogana, destinataria di una norma ad hoc, che scavalca il limite invalicabile di accessi, ispezioni e verifiche per abbracciare anche gli accertamenti d’ufficio. La nuova versione dello Statuto dei diritti del contribuente, entrata in vigore lo scorso 18 gennaio, pone rimedio a tale scempio legislativo, introducendo un articolo dedicato esclusivamente al principio del contraddittorio ed abrogando la vetusta norma. Applausi. E le conseguenze in dogana? L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli spende ben cinque pagine di circolare (17 gennaio 2024, n. 2/2024) per illuminarci sulla circostanza che…nulla cambia. E come potrebbe? Le norme unionali prevalgono su quelle nazionali, anche emanate successivamente e l’art. 22, § 6 del Codice doganale unionale e l’art. 8 del Regolamento delegato sono una pietra tombale sulla questione. Quindi: controlli all’atto dello sdoganamento o a posteriori, vige il termine speciale di 30 giorni per presentare memorie e osservazioni. Certo, 30 giorni con merce in dogana sono tanti, ma la previsione dello svincolo prima della conclusione dei controlli può aiutare.

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