30 Marzo 2023

DIRITTO AL CONTRADDITTORIO, PARLA LA CORTE COSTITUZIONALE

Il diritto al contraddittorio preventivo è stato certificato, in materia doganale, dal Codice unionale, anticipato, per una volta, dal legislatore nazionale; ma ciò che vale in dogana, non vale per altri provvedimenti di natura fiscale adottati in ufficio. La questione è stata portata all’attenzione della Corte costituzionale: vediamo cosa ha recentemente deciso.

Il diritto al contraddittorio in dogana: “…qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute…l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale…”.
Il contraddittorio al di fuori della dogana (Statuto del contribuente): “…dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori…”.
In sintesi: il contraddittorio preventivo in dogana è un diritto sia che l’autorità proceda in ufficio, sia con accesso; fuori dalla dogana, solo se l’autorità procede con accesso.
Investita della questione di legittimità costituzionale dello statuto del contribuente, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione stessa, in quanto spetta al legislatore “il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti”.

Un invito autorevole, che speriamo sia accolto a breve, perché i diritti dei contribuenti non dipendono dall’autorità adita.

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