17 Settembre 2023

CBAM, TUTTO PIU’ CHIARO?

Il 1° ottobre appare all’orizzonte, gli obblighi comunicativi CBAM iniziano a preoccupare gli operatori, l’incertezza regna sovrana e la Commissione UE, finalmente, pubblica il regolamento applicativo che disciplina le modalità di comunicazione nel periodo transitorio (scadenza 2026) delle quantità di emissioni nocive presenti nei beni importati.
Un onere da non sottovalutare, considerata l’importanza del CBAM nello scacchiere della Green Economy: durante il periodo transitorio, gli importatori devono comunicare la quantità dei beni importati assoggettati al meccanismo (ad ora, cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, concimi, elettricità e idrogeno e loro prodotti compensatori, ottenuti nell’Unione a seguito di perfezionamento attivo), le emissioni dirette e indirette negli stessi incorporate e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, nonché per le emissioni incorporate nei materiali precursori. La prima relazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per i beni importati nel quarto trimestre 2023, mentre l’ultima, da presentare entro il 31 gennaio 2026, riguarderà i beni importati nel quarto trimestre 2025. Ai fini soggettivi, la nuova disciplina equipara l’importatore, il rappresentante doganale indiretto e i soggetti autorizzati all’iscrizione nei registri del dichiarante. Tre le modalità dichiarative previste, fino al 31 luglio 2024: rendicontazione ai sensi del regolamento applicativo, segnalazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi, dichiarazione dedotta da valori di riferimento; dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo primo metodo. L’individuazione dei prodotti oggetto di dichiarazione sarà effettuata (e controllata dalle autorità doganali) in base alla loro corretta classificazione doganale.

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