22 Maggio 2023

CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM): IL REGOLAMENTO NON SCIOGLIE I DUBBI

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ha preso definitivamente forma, con la pubblicazione del provvedimento legislativo che lo istituisce e lo disciplina, attuazione del Green Deal europeo prefigurato dalla Commissione che vuole al più tardi entro il 2050 emissioni nette di gas a effetto serra e risorse energetiche controllate.

Riduzione, entro il 2030, dell’emissione di CO 2 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990; proposta del Parlamento europeo di ridurre, sempre nella data limite del 2030, l’emissione di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto alle emissioni del 2005; eliminazione, al più tardi entro il 2050, delle emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e previsione di una crescita economica dissociata dall’uso delle risorse ambientali: il CBAM è legge unionale e il Green Deal europeo prende forma e arriva in dogana.

La tassazione delle materie prime e dei beni classificati nelle voci doganali relative a cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, concimi, elettricità e idrogeno (e dei loro prodotti compensatori, ottenuti nell’Unione a seguito di perfezionamento attivo), provenienti dai Paesi che non rispettano le previsioni dello United Nations Framework Convention on Climate Change (codificate nell’Accordo di Parigi), importate nel territorio doganale unionale o introdotte sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione, è un passo ineludibile verso una transizione verde socialmente equa, che eviti la rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori della UE, garantendo un suo prezzo equivalente per le
importazioni e per i prodotti interni.

L’Unione europea persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro giuridico complesso per conseguire il traguardo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030. La UE abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, ma le emissioni incorporate nei beni importati hanno registrato un significativo aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti; e ciò grazie a partners commerciali la cui agenda politica non prevede un perseverante approccio ai problemi climatici in linea con le rigorose prassi internazionali. Tuttavia, l’Unione europea ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell’azione globale per il clima. Dal 1° gennaio 2026 i beni retro elencati e dettagliatamente evidenziati nell’Allegato I al Reg.to (UE) n. 956/23 potranno essere immessi in libera pratica nell’Unione europea esclusivamente da dichiaranti CBAM autorizzati, che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano richiesto alle competenti autorità nazionali (individuate da ciascuno Stato membro) la specifica autorizzazione, trasmessa attraverso il registro CBAM unionale; qualora l’importatore si avvalga di un rappresentante doganale in regime di rappresentanza indiretta, anche quest’ultimo potrà, se consenziente, presentare richiesta di dichiarante CBAM autorizzato.

Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 in relazione all’anno 2026, ciascu dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM per presentare una dichiarazione riguardante l’anno precedente, nella quale evidenziare il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato, le emissioni totali incorporate, il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali (la mancata restituzione dei certificati comporta l’applicazione di una specifica sanzione), allegando copie delle relazioni di verifica, rilasciate da un verificatore accreditato, che confermano il quantitativo delle emissioni incorporato nei prodotti importati. Il meccanismo di aggiustamento funziona attraverso l’acquisto di un numero di certificati CBAM tale, da coprire il quantitativo di emissioni incorporate nelle merci importate e il cui costo sarà determinato in base al prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO₂ emessa. A decorrere dal 1° ottobre 2023, ogni importatore o rappresentante doganale indiretto, autorizzato quale dichiarante CBAM, presenta, per ogni trimestre ed entro un mese dalla fine dello stesso, una relazione, riportante la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre, distinta per ciascun impianto produttivo nel Paese di origine; il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi stabiliti negli allegati II e IV del Reg.to (UE) n. 956/23; le emissioni indirette totali; il prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Le autorità doganali informano l’importatore o il rappresentante doganale indiretto dell’obbligo di comunicazione di al più tardi al momento dell’immissione in libera pratica delle merci; e comunicano periodicamente alla Commissione UE le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante doganale e dell’importatore, il codice NC a otto cifre, la quantità, il Paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale. L’obbligo di comunicazione si applica anche alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e contenute nei prodotti trasformati, ì anche in reintroduzione, benché questi ultimi non figurino tra i prodotti soggetti alla disciplina CBAM. L’obbligo è, al contrario, escluso per i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo e per le merci oggetto di reintroduzione in franchigia.

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