BREXIT E DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
Il Reg.to (UE) n. 2254/20 ha previsto che fino al 31 dicembre 2021 gli esportatori possano compilare l’attestazione di origine pur non essendo in possesso delle dichiarazioni del fornitore e, quindi, pur non avendo tutti gli elementi per determinare l’origine preferenziale. Il tempo sta per scadere.
Un’agevolazione diretta ad attenuare le complicazioni, in via di prima applicazione (ma non solo…), derivanti dal materializzarsi, nelle aziende, sulle banchine dei porti, negli hangar aeroportuali e ai valichi stradali, di un fantasma chiamato Brexit. Alleviare il costo delle transazioni UE/UK, eliminando l’imposizione daziaria anche in quei tanti casi in cui l’esportatore non fosse in possesso della dichiarazione del fornitore a prova della propria attestazione su fattura. Non importa, caro esportatore, hai tempo fino al 31 dicembre 2021 per recuperare le dichiarazioni relative alle spedizioni effettuate nel corso dell’anno; ma, ricorda bene, se entro il 1° gennaio 2022 non ne sarai in possesso, la tua attestazione di origine non sarà considerata valida e saranno recuperati i dazi relativi a ciascuna operazione irregolare. Il 31 dicembre si avvicina pericolosamente, il periodo di grazia, applicato anche in territorio britannico, volge, ormai, al termine; se ancora non siamo in possesso delle dichiarazioni, converrebbe pensare di avvisare i propri clienti che saranno chiamati a versare dazi (di cui ci chiederanno il rimborso, per non parlare delle penali); e in
UK qualcuno vaticina un’esclusione degli esportatori inadempienti dall’utilizzo, in futuro, di preferenze tariffari