ANCORA SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Che il contraddittorio preventivo sia una pietra d’angolo del diritto doganale, è assioma, ormai, cognito; tra la Corte UE e il Codice unionale, anche il legislatore nazionale si era espresso e la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente non ne ha scalfito la validità. Ma cosa accade se lo stesso non viene rispettato dall’autorità procedente?
“Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”. Esercizio di stile, qualcuno potrà obiettare, in dogana una situazione simile non si verificherà mai, il Codice unionale impone il contraddittorio preventivo, ADM l’ha confermato nella circolare n. 2/24; ma quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7829/24 è degno del nostro interesse. Punto di partenza: le Sezioni Unite hanno stabilito che i principi fondamentali del diritto europeo impongono, per i soli tributi armonizzati, un obbligo di interlocuzione preventiva, la cui inosservanza può portare all’invalidità dell’atto impositivo, ma solo quando questo assolve alla “prova di resistenza”, ovvero quando le ragioni difensive addotte non sono solo pretestuose. Che significa? Indeterminatezza e confusione, nella giurisprudenza di legittimità successiva e nel legislatore, è necessario un preciso giudizio prognostico, caso per caso, Corte UE docet. Quindi? Rinnovata richiesta di intervento delle Sezioni Unite..