TRIANGOLAZIONI: L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI ESPRIME SUL TRASPORTO
L’analisi di operazioni di esportazione conseguenti a una struttura contrattuale particolarmente
complessa, comprendente attività di engineering, procurement e construction, offre l’occasione
all’Agenzia delle Entrate per confermare la centralità dell’attività di gestione del trasporto nella
configurazione di ipotesi di cessioni triangolari.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere come non sia necessario che la spedizione
o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente
o in rappresentanza di quest’ultimo, essendo sufficiente, per qualificare un’operazione triangolare,
che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta
da entrambe le parti come cessione nazionale in vista del trasporto a un cessionario residente
all’estero.
L’amministrazione finanziaria prima ha ammesso, nell’ambito di un’operazione triangolare, la possibilità di emettere la fattura nei confronti del cessionario residente in qualità di soggetto passivo che provvede al pagamento della prestazione di trasporto o spedizione pur non avendola direttamente commissionata; poi, ha riconosciuto la non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente, agendo quale mero intermediario.
Ma che il cedente/cessionario nazionale possa entrare in possesso dei beni, non se ne parla proprio; nemmeno se tale procedura sia giustificata da condivisibili ragioni economiche e venga fornita la prova dell’avvenuta esportazione dei beni. Solo in due casi costui può toccare i propri beni, senza inficiare la validità dell’operazione: qualora ne entri in possesso per test o collaudi o per assemblaggio e certificazione.
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